La fruizione di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto integra gli estremi di un inadempimento d
La fruizione di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto integra gli estremi di un inadempimento disciplinare sanzionabile con il licenziamento, a nulla rilevando
che per l’assenza ingiustificata di un giorno o l’abbandono della postazione di lavoro il contratto collettivo prevedesse una mera sanzione conservativa.Continua a leggereTutta l’informazione giuridico legaleLe ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse
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