Per la risoluzione 39/E, le somme erogate dallo Stato alle stazioni appaltanti vengono considerate come mere movimentazioni di denaro e non sono soggette all’applicazione dell’imposta. Ma sulla successiva distribuzione agli appaltatori va applicata l’imposta ordinaria.
Le somme erogate dallo Stato a favore delle stazioni appaltanti a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime sono considerate fuori campo Iva.
Viceversa, il pagamento di tali somme dalla stazione appaltante all’impresa appaltatrice va considerato come integrazione del corrispettivo e, pertanto, soggetto ad imposta.pubblicata il 13 luglio si pronuncia sulla natura, ai fini Iva, della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici disposta...
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